PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica italiana in tutte le sue manifestazioni e forme, ivi compresa la musica leggera e popolare, è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della nazione ed è tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

Art. 2.
(Sostegno, promozione e tutela della musica leggera e popolare italiana).

      1. Lo Stato sostiene la diffusione della musica leggera e popolare italiana quale espressione della cultura e dell'identità culturale del Paese, ne favorisce, in concorso con gli organismi europei, con le regioni e con gli enti locali, la diffusione in Italia e all'estero e ne sostiene la produzione stabilendo adeguate forme di finanziamento.
      2. Lo Stato promuove, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della collettività. A tale scopo se ne dispone l'inserimento tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Gli istituti scolastici che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica possono usufruire di uno specifico contributo, finalizzato all'acquisto di strumenti e alla didattica musicali.
      3. Al fine di tutelare la musica leggera e popolare italiana, sulla base del calcolo dei tempi di trasmissione che le singole emittenti radiofoniche dedicano tra le ore 10.00 e le ore 23.00 alla diffusione della musica leggera e popolare italiana, è consentita l'elevazione dell'affollamento pubblicitario

 

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settimanale o giornaliero per una quota pari alle percentuali di affollamento settimanale o giornaliero calcolate sui tempi stessi di trasmissione di musica leggera o popolare italiana.
      4. È fatto comunque obbligo a tutte le emittenti radiofoniche pubbliche e private italiane, nella programmazione musicale radiofonica quotidiana, di trasmettere una percentuale di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea non inferiore al 70 per cento del totale delle emissioni. Almeno il 40 per cento del totale di tali trasmissioni deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e prodotte o realizzate in Italia da produttori italiani.
      5. Almeno il 15 per cento delle trasmissioni di cui al comma 4, che devono intendersi equamente distribuite nella programmazione musicale trasmessa fra le ore 7.30 e le ore 23, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
      6. Nella programmazione musicale televisiva è fatto obbligo di inserire una congrua percentuale di musica italiana e un'adeguata presenza di giovani interpreti della canzone italiana.
      7. Le modalità di controllo sull'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su specifica richiesta, i dati relativi al rispetto delle quote di diffusione previste dal presente articolo.

Art. 3.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Al fine di sostenere la diffusione della musica leggera e popolare italiana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi è ridotta al 10 per

 

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cento. I soggetti che usufruiscono di tale riduzione sono obbligati a realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
      2. Sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 nonché il compito di sanzionare comportamenti eventualmente contrari alle medesime disposizioni.

Art. 4.
(Spettacolo dal vivo).

      1. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) musica;

          b) teatro;

          c) danza;

          d) circo e spettacolo viaggiante, compresi le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, le attività ricreative e i parchi di divertimento.

Art. 5.
(Promozione dello spettacolo dal vivo).

      1. Lo Stato promuove la massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifici accordi, intese e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione e associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Lo Stato, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per

 

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realizzare le condizioni necessarie alle pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, anche attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni ed aree meno servite.
      3. Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita culturale del Paese, possono essere adottate specifiche forme di intesa e di coordinamento per salvaguardare la specificità dello spettacolo quale servizio culturale articolato e diffuso sull'intero territorio nazionale.

Art. 6.
(Misure per il sostegno dello spettacolo dal vivo).

      1. Per il sostegno dello spettacolo dal vivo lo Stato provvede a:

          a) garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, promuovendone e sostenendone la diffusione anche a livello europeo e attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

          b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutelandone la libertà artistica espressiva e la proprietà intellettuale;

          c) definire, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, accordi di programma con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus Spa, per l'individuazione degli obiettivi e per l'utilizzo della quota parte degli investimenti che tale società deve destinare alle attività e alle strutture di spettacolo, nonché con le fondazioni bancarie, per interventi finanziari in favore del settore;

          d) promuovere e sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali allo

 

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scopo di incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

          e) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di incentivare l'integrazione multietnica delle culture;

          f) procedere all'istituzione dell'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;

          g) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali;

          h) promuovere e sostenere corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità no profit, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 7.
(Musica dal vivo).

      1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione con strumenti musicali tradizionali o elettrici.
      2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengono musica preregistrata. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione, un'apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione stessa avverrà dal vivo.
      3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori e in ambienti che non consentono la presenza di un pubblico

 

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superiore a cento persone, è definita come «parzialmente dal vivo» e consente di beneficiare di una riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, pari al 50 per cento dell'importo che sarebbe dovuto per esecuzioni musicali non dal vivo. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione, un'apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione rientra nella fattispecie di cui al presente comma.
      4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione possono beneficiare della riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 3 solo se in possesso delle relative dichiarazioni.
      5. Gli ispettori della SIAE e gli organi di polizia possono effettuare verifiche sui supporti o sulle apparecchiature utilizzati dai musicisti, per verificare che l'esecuzione rientri effettivamente nelle fattispecie di cui al presente articolo.
      6. Qualora si accerti la falsità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dei commi 2 e 3, il responsabile è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità civili e penali.

Art. 8.
(Regime fiscale e assicurativo).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli artisti, gli interpreti, gli autori e i musicisti di musica leggera e popolare italiana che non risultano essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla dirette dipendenze di orchestre, o che sono iscritti all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sono considerati lavoratori autonomi e sono parificati ai liberi

 

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professionisti agli effetti sia del regime fiscale sia di quello assicurativo.

Art. 9.
(Detrazioni fiscali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge agli artisti di cui all'articolo 8, agli agenti e ai produttori di cui all'articolo 11 è consentita la detrazione dell'IVA assolta per viaggi aerei, ferroviari, navali e automobilistici, nonché per tutte le spese, ivi comprese quelle di alloggio, riconducibili alla loro attività professionale, nella misura del 70 per cento.
      2. All'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «e per gli artisti, gli agenti di spettacolo e rappresentanti di artisti, i produttori e organizzatori di spettacoli»;

          b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli organizzatori di spettacoli;».

Art. 10.
(Incentivi economici).

      1. Per le attività musicali di cui alla presente legge sono previsti i seguenti incentivi economici:

          a) inserimento delle erogazioni liberali in favore dei soggetti operanti nel settore della musica leggera e popolare italiana tra gli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          b) detassazione degli utili reinvestiti nel settore della musica leggera e popolare italiana.

 

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Art. 11.
(Disciplina delle professioni di agente e di produttore).

      1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, di seguito denominato «agente», la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o di gruppi di artisti;

          b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali e di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le attività professionali di agente e di produttore sono incompatibili e in nessun caso possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
      3. L'esercizio delle attività di agente e di produttore è interdetto ai soggetti che hanno riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari nello svolgimento delle medesime attività.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 aprile 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore, subordinata al possesso di requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame. Il possesso della certificazione di idoneità non è richiesto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e di produttore da almeno cinque anni con profitto e continuità e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria.

 

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      5. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito uno specifico registro diviso nelle due categorie di cui al comma 1, i cui oneri di gestione sono a carico degli iscritti per una quota del 75 per cento e per il restante 25 per cento sono a carico delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo.
      6. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore sono obbligatori l'iscrizione nel registro di cui al comma 5 e il possesso della certificazione di idoneità di cui al comma 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e di produttore da almeno cinque anni con profitto e continuità, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria, possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al comma 5.
      7. Al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti, anche a livello regionale, nei settori di attività di cui al presente articolo, con le medesime modalità di cui al comma 4, sono definiti altresì:

          a) il numero massimo di artisti di cui un agente può avere contemporaneamente la rappresentanza;

          b) la percentuale massima di artisti di cui un agente può avere annualmente la rappresentanza nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

      8. Resta legittimo il reclutamento di artisti per chiamata diretta per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti in esclusiva.
      9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nonché l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore in contrasto con quanto disposto dai commi 4 e 5 sono puniti con un'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.